ORGANI ISTITUZIONALI
♦ AMMINISTRATORE UNICO
Come previsto dalla legge regionale n.22 del 20 maggio 2014, l’Amministratore Unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, sovrintende al buon funzionamento dell’Agenzia e ne adotta i provvedimenti, vigilando sulla relativa attuazione.
In particolare:
1. adotta, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia, lo statuto, i regolamenti, fra i quali quello di amministrazione e di contabilità e quello di organizzazione delle strutture, nonché la dotazione organica del personale;
2. determina, previo confronto con le organizzazioni sindacali confederali e di quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’Agenzia, le linee di indirizzo generale dell’Agenzia e gli obiettivi annuali e pluriennali, approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;
3. approva i piani annuali e pluriennali di attività, nonché la relazione sulla attività svolta nell’anno precedente, indicando i risultati conseguiti;
4. delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;
5. nomina il Direttore dell’Agenzia;
6. adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e all’indirizzo dell’attività della dirigenza dell’Agenzia.
♦ COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è stato disciplinato dall’art.10 della Legge Regionale n. 22 del 2014, che testualmente recita:
“Il Collegio dei sindaci è organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Agenzia.
In particolare:
- vigila sulla osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità;
- verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
- verifica almeno ogni trimestre la situazione di cassa, nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’Agenzia;
- esprime parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso;
- redige la relazione sul conto consuntivo;
- vigila, anche attraverso l’esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità amministrativa e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
- trasmette all’Amministratore unico e al Presidente della Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale competente, una relazione trimestrale sull’attività svolta e, entro il 30 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sulla gestione della Agenzia riferita all’anno precedente;
- fornisce ogni informazione richiesta dalla Regione e dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente delle eventuali irregolarità riscontrate.
- Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
♦ ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
L’Organismo indipendente di valutazione è costituito ai sensi dell’ Art. 12 della Legge Regionale n. 22 del 2014 ed esercita le attività dì valutazione e controllo strategico di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché di programmazione, valutazione e controllo di gestione dell’Agenzia. 2. L’OIV è nominato ai sensi del d.lgs. 150/2009, sentita l’ANAC di cui all’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, dall’Organo di indirizzo politico amministrativo.
L’OIV è costituito da un organo monocratico, ovvero collegiale, composto da tre componenti dotati dei requisiti stabiliti dall’ANAC ai sensi del punto 9 del comma 6 dell’articolo 13 del d.lgs. 150/2009, e di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
ALTRI ORGANI DELL’AGENZIA
♦ COMMISSIONE INQUILINATO
Con Decreto dell’Amministratore unico n. 17 del 21 aprile 2016 è stata costituita la Commissione Inquilinato dell’ARCA Puglia Centrale attuando i commi 4, 5 e 6 dell’art. 15 della Legge Regionale n. 22 del 2014.
Nel dettaglio la disciplina recita:
Art. 15 Trasparenza gestionale e partecipazione dell’utenza
4. In coerenza con i principi di sussidiarietà e trasparenza, per assicurare la partecipazione degli abitanti e delle loro rappresentanze al processo di formazione delle decisioni, presso ciascuna agenzia è costituita una commissione inquilinato, con il compito di esprimere pareri e proposte sulle modalità di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
5. La commissione è composta da:
a. l’Amministratore unico e il Direttore dell’agenzia o loro delegati;
b. quattro sindaci dei comuni di maggiori dimensioni demografiche ricadenti nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia;
c. quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative nell’ambito territoriale di competenza dell’agenzia;
d. quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali.
6. La commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di insediamento dell’Amministratore unico e opera sulla base di un regolamento per il funzionamento e la disciplina delle attività approvato dalla commissione stessa.
Per visualizzare atti e verbali inerenti l’attività svolta, cliccare qui.
♦ COMITATO UNICO DI GARANZIA
L‘Arca Puglia Centrale ha istituito il proprio “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG) con la Delibera del Commissario Straordinario n. 66 dell’08.06.2015. Come previsto dalla legge 183/2010 il CUG sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
I componenti rimangono in carica quattro anni e gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
Con determinazione del Settore Affari Generali n. 765 DEL 21-03-2020 si è provveduto a nominare il nuovo CUG dell’Agenzia.
Il CUG è unico ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale appartenente all’Amministrazione, dirigente e non dirigente. Ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.
Il CUG esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, in precedenza demandati ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing oltre a quelli previsti dal d.lgs.165/2001. Esso promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. Il CUG redige una relazione annuale sulla situazione del personale dell’Amministrazione riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e psicologiche nel luogo di lavoro.
Il Comitato Unico di Garanzia opera in collaborazione con gli Organi di vertice, i Sindacati, ma anche con l’Organismo indipendente di valutazione e i medici competenti.
Per ulteriori informazioni sulle attività e relazioni effettuate cliccare qui.
♦ UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
L’UPD è lo specifico organismo che ogni Pubblica Amministrazione deve costituire per gestire i procedimenti disciplinari rivolti ai propri dipendenti, con una previsione di sanzione superiore al rimprovero verbale.
L’attuale Ufficio Procedimenti Disciplinare è stato costituito con Decreto dell’Amministratore Unico n. 2 del 2019.
♦ COMMISSIONE DI GARANZIA
La Commissione di Garanzia ha il compito di risolvere eventuali conflitti sia nel caso di attribuzione degli obiettivi sia in fase di valutazione intermedia e/o finale della Performance di ogni singolo dipendente dell’Agenzia.
La Commissione di Garanzia è costituita dall’Amministratore Unico o da un suo Delegato, un esperto designato dall’OIV, esterno all’Ente, che la presiede e un esperto designato di comune accordo dalle OO.SS. e dalla RSU.
♦ COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
La Commissione di Conciliazione è costituita ai sensi della L.R. 10/2014 ART. 37 – comma 3 che istituisce, presso gli enti gestori, delle commissioni conciliative non giurisdizionali di negoziazione paritetica alle quali partecipano quattro rappresentanti degli enti gestori e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell’ente, con il compito di dirimere eventuali controversie tra l’ente e l’assegnatario che lamenta la violazione di un diritto o un interesse giuridico nel rapporto di locazione o nei servizi erogati e gestiti dall’ente. Le stesse commissioni inoltre, dovranno dotarsi di un regolamento per l’accesso al servizio;
La Commissione di Conciliazione dell’ARCA Puglia Centrale è stata nominata con il Decreto dell`Amministratore Unico N.59 del 20/06/2017.